Contratti
(Inadempimento – Impossibilità sopravvenuta parziale – Responsabilità)
Le misure di sospensione delle attività d’impresa poste in essere per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono tradursi in impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Le norme ed i provvedimenti amministrativi emergenziali vigenti integrano il c.d. “factum principis”, ovvero quell’insieme di regole dettate nell’interesse generale che rendono impossibile la prestazione a prescindere dal comportamento del debitore.
L’imprenditore che, in conseguenza diretta ed immediata della sospensione delle attività d’impresa, non può eseguire esattamente la prestazione non deve risarcire il danno eventualmente occorso alla controparte.
Sul punto, il decreto “Cura Italia” ha sancito espressamente quanto segue: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui [al] presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.” (D.L. 6-2020, articolo 91, comma 6-bis, introdotto dal D.L. 18-2020).
L’impatto della sospensione delle attività produttive in termini di impossibilità sopravvenuta deve essere valutato caso per caso, verificando che detta sospensione costituisca ostacolo immediato e diretto all’adempimento e che l’imprenditore non abbia a disposizione, né possa procurarsi con l’ordinaria diligenza i mezzi e gli strumenti concrete per superare tale ostacolo.
(Inadempimento – Impossibilità sopravvenuta definitiva – Estinzione dell’obbligazione)
Se l’impossibilità della prestazione dell’imprenditore derivante dalla sospensione delle attività produttive non è solo temporanea, ma assume un carattere definitivo, l’obbligazione dell’imprenditore si estingue nel momento in cui (in base al contratto o alla natura dell’obbligo) l’imprenditore non può più essere ritenuto obbligato, oppure nel momento in cui il creditore non ha più interesse a ricevere la prestazione (art. 1256 c.c.).
(Inadempimento – Impossibilità sopravvenuta totale e parziale – Riduzione – Recesso – Risoluzione)
Nel caso in cui l’impossibilità sopravvenuta dell’imprenditore di adempiere alle obbligazioni nei confronti dei creditori sia parziale, i creditori hanno diritto di sospendere la propria prestazione (art. 1460 c.c.), oppure ad una corrispondente riduzione della loro controprestazione (art. 1466 c.c.), o ancora ad esercitare il recesso dal contratto (se contrattualmente previsto – art. 1373 c.c.), o infine a far valere la risoluzione del contratto (ove l’inadempimento rilevi in termini di gravità, o risulti violato un termine essenziale posto nell’interesse del creditore, oppure ove le parti abbiano contrattualmente previsto una clausola risolutiva espressa – artt. 1453 c.c. e seguenti).
Nel caso in cui l’obbligazione si estingua per la sopravvenuta impossibilità totale, i creditori dell’imprenditori sono liberati dalla controprestazione. Nel caso in cui abbiano già eseguito la loro prestazione gli stessi hanno diritto alla relativa restituzione (art. 1463 c.c.).
(Inadempimento – Eccessiva onerosità sopravvenuta – Forza maggiore)
Le misure di sospensione delle attività d’impresa poste in essere per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono avere rilievo giuridico anche in termini di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex art. 1467 c.c.
Un’epidemia di ampia portata come quella da Covid-19 e l’insieme delle prescrizioni restrittive volte a contenerla può integrare un’ipotesi di “forza maggiore”, ovvero l’ipotesi di un evento straordinario ed imprevedibile, oggettivo ed estraneo al debitore, che pur non impedendo l’esecuzione del contratto rende la prestazione di uno dei contraenti estremamente più onerosa rispetto alla controprestazione, e determina uno squilibrio tra le prestazioni non previsto al momento della conclusione del contratto.
L’imprenditore che, in conseguenza diretta ed immediata di un simile evento, accusi l’eccessiva onerosità sopravvenuta della propria prestazione può chiedere la risoluzione del contratto, salvo che la sopravvenuta onerosità rientri nell’alea normale del contratto.
Il creditore può evitare gli effetti della risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto).
(Obbligazioni di pagamento – Inadempimento – Responsabilità – Interessi moratori)
In forza del decreto “Cura Italia”, chi per effetto immediato e diretto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica non adempie alle obbligazioni di pagamento contrattualmente sancite a proprio carico non è tenuto al pagamento degli interessi moratori in favore del creditore, sempre che non abbia a disposizione, né possa procurarsi con l’ordinaria diligenza i mezzi e gli strumenti concreti per superare le difficoltà in cui versa (D.L. 6-2020, articolo 91, comma 6-bis, introdotto dal D.L. 18-2020).
(Obbligazioni – Inadempimento – Responsabilità – Decadenze – Penali)
Chi per effetto immediato e diretto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica non rispetta i termini e le condizioni contrattualmente sancite a proprio carico non incorre nelle decadenze né nelle penali a ciò correlate.
Sul punto, il decreto “Cura Italia” ha sancito espressamente quanto segue: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui [al] presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.” (D.L. 6-2020, articolo 91, comma 6-bis, introdotto dal D.L. 18-2020).
(Locazione – Sospensione dei pagamenti)
Il conduttore che versi in difficoltà finanziarie per effetto delle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19 non può sospendere il pagamento del canone di locazione, senza un accordo in tal senso con il locatore, per non esporsi al rischio che quest’ultimo invochi la risoluzione del contratto per inadempimento. La situazione di assoluta emergenza in corso legittima però il conduttore a chiedere una sospensione o una riduzione del canone, e suggerisce al locatore l’opportunità di accogliere una siffatta richiesta, atteso il rischio reale di non riuscire a riallocare l’immobile nel perdurare dell’emergenza.
(Locazione – Gravi motivi – Recesso)
La legge accorda al conduttore la facoltà di recedere dal contratto per “gravi motivi”, a mezzo comunicazione scritta e con preavviso di 6 mesi (art. 27 della Legge 392/1978, che disciplina la locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, nonché ad attività alberghiere e di lavoro autonomo – art. 3 della Legge 431/1998, che disciplina la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo).
Tale possibilità costituisce un rimedio ove il conduttore sia in difficoltà nella prosecuzione della locazione in ragione di un evento straordinario ed imprevedibile, oggettivo ed estraneo rispetto alla sua volontà, quale può essere la sospensione delle attività produttive per l’emergenza epidemiologica Covid-19. La difficoltà deve essere conseguenza diretta ed immediata della sospensione, per cui il recesso trova applicazione solo ove il conduttore dimostri che le misure emergenziali hanno inciso in maniera sostanziale sulla propria capacità reddituale o sull’andamento dell’azienda, creando uno squilibrio finanziario che rende temporaneamente insostenibile il pagamento del canone di locazione.
(Locazione – Inadempimento – Risoluzione)
Nel caso in cui il conduttore sospenda il pagamento del canone di locazione, il locatore può far valere la risoluzione del contratto con l’intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida – per gli immobili urbani ad uso abitativo, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 5 della L. 392/1978, o di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. – ovvero con ricorso ex 447 bis c.p.c. – per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, al ricorrere di un inadempimento grave, oppure di una clausola risolutiva espressa ex artt. 1453 e ss. c.c.
Nel giudizio avente ad oggetto la risoluzione per grave inadempimento avrà rilievo sia l’eventuale garanzia offerta dal conduttore ai fini del pagamento sospeso al termine dell’emergenza, sia l’eventuale prova che il locatore avrebbe potuto riallocare l’immobile in favore di altro conduttore in grado di far fronte al pagamento del canone nonostante i provvedimenti restrittivi connessi al contenimento dell’emergenza epidemiologica.
(Locazione – Inadempimento – Sfratto per morosità – Esecuzione – Sospensione)
Il decreto “Cura Italia” ha previsto un blocco delle procedure di sfratto su tutto il territorio nazionale, prevendo quanto segue: “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020” (articolo 103, comma 6 D.L. 18-2020).
(Locazione – Sospensione dei pagamenti – Interessi moratori)
Qualunque conduttore, sia che eserciti nell’immobile locato attività di impresa sia che vi abiti, che si trovi costretto a sospendere il pagamento dei canoni di locazione versando in condizioni di comprovata difficoltà finanziaria per effetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19, non è soggetto all’applicazione di interessi moratori (D.L. 6-2020, articolo 91, comma 6-bis, introdotto dal D.L. 18-2020).
(Trasporto – Viaggi – Spettacoli – Impossibilità sopravvenuta – Estinzione dell’obbligazione)
Con riguardo ai contratti di trasporto areo, ferroviario e marittimo, nonché ai contratti di soggiorno e di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura stipulati da soggetti che si trovino in condizioni di non poter fruire della prestazione in ragione delle misure di contenimento della emergenza, ricorre l’ipotesi della impossibilità sopravvenuta della prestazione, cui consegue il diritto al recesso ed al rimborso del corrispettivo versato, ovvero all’emissione di un voucher di pari importo (art. 28 D.L. 9-2020 e art. 88 D.L. 18-2020).