Processo Tributario

Si. L’art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevedeva il rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020. Il termine del 15.4.2020 è stato successivamente prorogato fino all’11.05.2020 dall’art. 36, co. 1 del D.L. n. 23/2020.

Si. L’art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevedeva la sospensione per il periodo 9.3.2020 – 15.4.2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti anche tributari e, nello specifico, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali (ad esempio: iscrizioni a ruolo di ricorsi e appelli, deposito documenti e memorie prima dell’udienza). Il termine del 15.4.2020 è stato successivamente prorogato fino all’11.05.2020 dall’art. 36, co. 1 del D.L. n. 23/2020.

Nel caso in cui l’udienza sia stata fissata immediatamente dopo il periodo di sospensione (ad esempio il 13.5.2020) e, dunque, i termini per il deposito di documenti (20 gg liberi prima dell’udienza) e delle memorie (10 gg liberi prima dell’udienza) ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, la Commissione Tributaria, come previsto dal co. 2, deve provvedere al rinvio dell’udienza medesima per consentire il rispetto dei suddetti termini.

In questi casi, ove non sia già stato comunicato il rinvio dell’udienza, si suggerisce di depositare con modalità telematica un’istanza di rinvio sollecitando la Commissione a provvedere in tal senso.

Si. L’art. 83, co. 2 ultimo periodo del D.L. n. 18/2020 prevede espressamente la sospensione del termine di 90 gg per la conclusione della procedura di reclamo mediazione. Nello specifico, il termine originariamente sospeso dalla suddetta disposizione per il periodo 9.3.2020 – 15.4.2020, è stato prorogato fino all’11.05.2020 dall’art. 36 del D.L. n. 23/2020.

Non esiste una previsione specifica nel D.L. n. 18/2020, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 6/E del 23.3.2020 ha fornito i primi chiarimenti in merito, precisando che a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al termine di impugnazione di 60 gg si applicano cumulativamente:

  • la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997;
  • la sospensione prevista dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate dopo aver chiarito che l’art. 67 del D.L. n. 18/2020 “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento”, ha stabilito che ove vi sia “un concreto e condiviso” interesse del contribuente e dell’Ufficio a svolgere comunque il procedimento di adesione, ove possibile e nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede è prevista la possibilità di dare seguito a tale esigenza. In quest’ottica, l’Agenzia delle Entrate ha indicato dettagliatamente nella circolare medesima le modalità operative per procedere all’esperimento della procedura di adesione a distanza.

Si precisa che il termine originariamente sospeso dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020 per il periodo 9.3.2020 – 15.4.2020, è stato prorogato fino all’11.05.2020 dall’art. 36 del D.L. n. 23/2020.

L’art. 29, co. 1 del D.L. 23/2020 stabilisce che tanto le notifiche quanto i depositi dei suddetti atti per tutti i soggetti coinvolti nel processo tributario (difensori abilitati, enti impositori, agenti della riscossione e soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997), debba avvenire esclusivamente in modalità telematica.