Lavoro e Ammortizzatori Sociali
In forza della disciplina emergenziale introdotta dal Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), i datori di lavoro che nell’anno 2020 abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e di accesso all’assegno ordinario (art. 19 del Decreto Cura Italia), oppure trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (art. 22 del Decreto Cura Italia).
La domanda può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Le aziende sono esentata dalla prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa, così come dall’obbligo di dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori in forza di apposita presunzione.
Sono, inoltre, previste numerose semplificazioni per favorire l’agile e tempestivo accesso alle integrazioni salariali. In particolare:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- con riferimento alla preventiva comunicazione alle parti sindacali e previsto che l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto possono essere svolti anche in via telematica ed il relativo procedimento deve concludersi entro i tre giorni successi;
- non si tiene conto dei tre limiti temporali concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale: limite delle 52 settimane nel biennio mobile; limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- non si tiene conto dei periodi autorizzati in caso di successive richieste di accesso alla CIGO;
- non richiesto il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo, per l’accesso al trattamento è sufficiente che il lavoratore sia stato assunto in data precedente al 17 marzo 2020 (termine da ultimo modificato dall’art. 41 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23);
- la domanda di accesso al trattamento può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su Uniemens, l’INPS potrà procedere al pagamento diretto in favore dei lavoratori senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Le imprese che hanno in corso un trattamento di CIGS possono sospenderlo e accedere alla CIGO sempreché posseggano i requisiti di accesso all’integrazioni salariali ordinarie. In difetto le imprese potranno accedere alla cassa integrazione in deroga (CIGD).
Le imprese appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale possono accedere in caso di sospensione o riduzione dell’attività all’assegno ordinario riconosciuto, ai sensi del Decreto Cura Italia, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del D.lgs 148/2015. L’assegno ordinario è concesso, per un periodo di nove settimane, per il solo anno 2020. In deroga alla disciplina ordinaria, possono beneficiare dell’assegno anche i lavoratori impiegati presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
In relazione all’assegno ordinario il Decreto Cura Italia ha introdotto la seguente disciplina semplificata:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale in forza del quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale;
- non si tiene conto dei tre limiti temporali concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale: limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS); limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- non si tiene conto dei periodi autorizzati in caso di successive richieste di accesso al Fondo;
- non richiesto il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo, per l’accesso al trattamento è sufficiente che il lavoratore sia stato assunto in data precedente al 17 marzo 2020 (termine da ultimo modificato dall’art. 41 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23);
- la domanda di accesso al trattamento può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Per le aziende iscritte al FIS l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
A tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (esclusi i datori di lavoro domestico), che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà è dato accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) che, al pari della CIGO, è uno strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro che interviene in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il trattamento è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate in via ordinaria.
L’accesso allo strumento è consentito previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche per via telematica. Per le imprese con meno di 5 dipendenti non c’è bisogno della stipula dell’accordo.
Sempre in relazione alle condizioni di accesso alla CIGD, il Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 ha espressamente disposto l’esenzione dall’imposta di bollo normalmente prevista.
La CIGD si applica ai lavoratori assunti dopo il 17 marzo 2020 (termine da ultimo modificato dall’art. 41 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23), ha una durata di 9 settimane e non viene computata ai fini della durata massima previsti dalla legge in materia di integrazione salariale.
Gli studi professionali, come noto, non rientrano nei settori coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, mentre il FIS comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2019 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di comune accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Scopo del fondo è quello di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Per l’operatività del Fondo si attende la costituzione del comitato amministratore (cfr. nota n. 29/530 del 28 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro) e che l’emanazione di necessaria circolare INPS inerente agli aspetti procedurali.
Tuttavia, numerose Regione (tra cui Lombardia, Veneto, Lazio, Toscana, Puglia), in occasione della stipula degli accordi con le Parti Sociali per la determinazione dei criteri di utilizzo della CIGD hanno espressamente esteso l’accesso a tale ammortizzatore anche agli sudi professionali.
Il Decreto Cura Italia ha previsto un periodo di congedo di 15 giorni, indennizzato al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito, in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla gestione separata e degli autonomi iscritti all’INPS, con figli fino a 12 anni.
Nessun limite di età è previsto in presenza di figli con disabilità grave.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. Il diritto di un genitore di fruire del congedo speciale è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di una misura di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività, o altro genitore disoccupato.
Ai genitori che, in conseguenza della sospensione dell’attività scolastica, necessitano di assistere i figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, il Decreto Cura Italia attribuisce il diritto di assentarsi dal lavoro, senza, tuttavia, il riconoscimento di una retribuzione e senza alcuna copertura contributiva.
Tale diritto presuppone che l’altro genitore sia un lavoratore e che lo stesso non stia beneficiando di una misura di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Il Decreto Cura Italia stabilisce che coloro che nel periodo di sospensione delle attività scolastiche hanno usufruito dei periodi di congedo parentale possono chiedere la conversione dei congedi parentali usufruiti nel nuovo congedo speciale.
Il Decreto Cura Italia, in alternativa al congedo speciale, consente ai lavoratori dipendenti privati, ai lavoratori iscritti alla Gestione Separato e ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps di poter usufruire di un bonus baby-sitter nel limite massimo di € 600,00.
Il Decreto Cura Italia ha previsto l’incremento, per i mesi di marzo e aprile, dei permessi mensili retribuiti dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di ulteriori dodici giorni complessivi che, dunque, si sommano ai 3 giorni mensili già previsti dalla l. n. 104/1992.
16. Sono previste misure per consentire a determinate categorie di lavoratori forme di lavoro agile?
Il Decreto Cura Italia prevede per i lavoratori disabili o per coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Ai lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa è garantita precedenza nell’accoglimento delle istanze di svolgimento di lavoro con modalità smart working.
Il Decreto Cura Italia prevede un bonus massimo di € 100,00 per i lavoratori subordinati con reddito non superiore ad € 40.000,00 che abbiano prestato nel mese di marzo la loro attività lavorativa presso la sede aziendale.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato ad Irpef è sarà anticipato dal datore di lavoro (sostituto di imposta) a decorrere dalla retribuzione riferita alla mensilità di aprile.
L’importo di € 100,00 potrà essere ridotto in relazione ai giorni effettivi di lavoro prestati presso la sede aziendale nel mese di marzo 2020.
Il Decreto Cura Italia vieta, per il periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (18 marzo 2020), l’irrogazione di licenziamenti economici (c.d. giustificato motivo oggettivo). Nessuna preclusione è, invece, prevista in merito alla possibilità di intimare licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Per gli eventi di involontaria cessazione dell’attività lavorativa verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini di decadenza della presentazione della domanda di accesso alla NASpI sono aumentati da sessantotto a centoventotto giorni. Per le domande di accesso alla NASpI presentate oltre i termini ordinari di sessantotto giorni, il Decreto Cura Italia fa salva la decorrenza della relativa indennità dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.