Fisco e Previdenza

La sospensione dei versamenti fiscali si differenzia a seconda delle categorie di soggetti e dei relativi fatturati.

La prima categoria riguarda le imprese maggiormente colpite dall’emergenza, specificamente individuate per settore di attività [APRI ELENCO ALLEGATO] Per tutte queste imprese, l’articolo 61 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. D.L. “Cura Italia”) ha previsto la sospensione del versamento di ritenute, contributi assistenziali e previdenziali. La sospensione riguarda i pagamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile (31 maggio per le associazioni sportive). È stata inoltre prevista la sospensione dei versamenti IVA in scadenza a marzo.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni ed interesse, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da maggio 2020.

Inoltre, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, il comma 8 dell’art. 18 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) ha confermato per le imprese maggiormente colpite dall’emergenza la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, nell’ipotesi in cui tali imprese non rientrino nei parametri reddituali stabiliti per fruire della sospensione di cui all’ articolo 18.

La seconda categoria riguarda i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali è prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione delle seguenti imposte e contributi:

  1. ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  2. IVA;
  3. contributi previdenziali e assistenziali;
  4. premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per tali soggetti la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi si differenzia a seconda del periodo di scadenza, del fatturato e del domicilio fiscale.

Per i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, l’art. 62, comma 2 del D.L. “Cura Italia” ha previsto la sospensione dei versamenti per le imprese e professionisti con ricavi o compensi riferiti al periodo d’imposta precedente non superiori a 2 milioni di euro.

Per i soli versamenti d’IVA che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo, l’art 62, comma 3 del D.L. “Cura Italia” ha previsto la sospensione dei versamenti per i soggetti aventi domicilio fiscale nelle provincie di Bergamo Cremona Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume di affari o compensi percepiti nell’anno d’imposta precedente.

In entrambi i casi i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni ed interesse, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da maggio 2020.

Invece, per i versamenti fiscali e contributivi che scadono nei mesi di aprile e maggio, l’art. 18, commi da 1 a 5, del “Decreto Liquidità”, ha disposto la sospensione dei versamenti per le imprese e i professionisti che rispettano le seguenti condizioni:

  • ricavi o compensi riferiti al periodo d’imposta precedente non superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
  • ricavi o compensi riferiti al periodo d’imposta precedente superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 50 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
  • a prescindere dal volume d’affari o compensi percepiti, per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.

Per i soli versamenti d’IVA che scadono nel mese di aprile e maggio, l’art. 18, comma 6, del “Decreto Liquidità” ha previsto la sospensione dei versamenti per i soggetti aventi domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume di affari o compensi percepiti nell’anno d’imposta precedente.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni ed interesse, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da giugno 2020.

Per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse” restano ferme le disposizioni di cui al DM 24.2.2020.

La terza categoria riguarda gli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi), che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, per i quali l’art. 18, comma 5, del “Decreto Liquidità” prevede la sospensione dei versamenti fiscali e contributi che scadono nei mesi di aprile e maggio.

Ai sensi dell’art. 62 comma 1 D.L. “Cura Italia” sono sospesi tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionale regionale e comunale che scadono tra l’8 marzo ed il 31 maggio.

Gli adempimenti in questione potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30.6 2020.

Ai sensi dell’art. 62, comma 7 D.L., “Cura Italia” possono chiedere di non essere assoggettati a ritenuta d’acconto per i ricavi e compensi percepiti nel periodo compenso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

Tale facoltà è stata estesa dall’art. 19 del “Decreto Liquidità” anche ai ricavi e compensi percepiti nel mese di aprile e maggio 2020.

Ai sensi dell’art. 68 del D.L. Cura Italia sono sospesi i termini di versamento, con riferimento a entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione (ed altri agenti per la riscossione) che vengono a scadere tra l’8 marzo e il 31 maggio. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Tuttavia, come chiarito da AdER, per le cartelle il cui termine di pagamento viene a scadere nel periodo di sospensione, il contribuente potrà chiedere la rateizzazione presentando apposita istanza entro il 30 giugno 2020.

No. Durante il periodo di sospensione l’agente per la riscossione non può notificare nuove cartelle o compiere atti cautelari o esecutivi.

L’art. 68 del D.L. “Cura Italia” non afferma nulla al riguardo. Tuttavia nei primi documenti interpretativi emessi da Agenzia delle Entrate e AdER, gli enti si sono espressi nel senso di ritenere sospesi anche i termini di pagamento delle rate, che dovranno comunque essere corrisposte entro il 30 giugno 2020.

Si il Decreto “Cura Italia” ha differito:

  • la scadenza della rata della c.d. “rottamazione ter” dal 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020;
  • la scadenza della rata del d. “saldo e stralcio” dal 31 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Attenzione: la successiva rata della “rottamazione ter” originariamente in scadenza al 31 maggio 2020 non è al momento stata differita per cui la stessa dovrà essere pagata nei termini per non decadere dai benefici.

No. Ad oggi le disposizioni emanate non prevedono nulla al riguardo. Si segnala che sono state presentate proposte di emendamento in cui si chiede l’estensione della sospensione anche a queste ipotesi.

 

L‘art. 64 del D.L. “Cura Italia” ha introdotto per le imprese e i professionisti (senza distinzione di settore di appartenenza o dimensione) che sostengono nel periodo d’imposta 2020 spese per la sanificazione dei locali, un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta e con la previsione di un limite massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è stato esteso dall’art. 30 del “Decreto Liquidità” anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

È necessario distinguere il caso dell’omesso versamento da quello dell’insufficiente versamento.

Nello specifico, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 23/2020 non sono dovuti interessi e sanzioni solamente nel caso in cui l’importo versato a titolo di acconto per l’anno 2020 (versato con il “metodo previsionale”) risulti almeno pari all’80% di quello che risulterebbe dovuto.

Al contrario (e per esclusione), nel caso di omesso versamento o di versamento di un importo inferiore alla suddetta misura (80%), interessi e sanzioni si applicano regolarmente.