Banche, Finanziamenti e Sostegno alle Imprese
Il Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) e il Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020 n. 23) hanno introdotto, tra le altre, misure urgenti in materia di accesso al credito per imprese, lavoratori autonomi e professionisti, nonché per il supporto all’export.
Il Decreto Liquidità prevede che lo Stato conceda attraverso la SACE S.p.A., società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, garanzie in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. A tal fine la SACE S.p.A. potrà assumere impegni fino a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese, compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI.
Le garanzie della SACE S.p.A. è rilasciata, entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
La garanzia, a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio, copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
La garanzia è concessa per l’accesso a nuovo credito e solo in misura ridotta per operazioni di ristrutturazione del debito. Per tale ragione l’istituto di credito deve dimostrare che l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell’impresa beneficiaria sia superiore all’ammontare delle esposizioni detenute dalla stessa impresa alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità.
Le imprese beneficiarie possono accedere al prestito assistito da garanzia nei limiti di un importo pari al maggiore tra i seguenti valori:
- 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (se l’impresa ha iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività).
Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia.
Rispetto all’importo finanziato, la garanzia della SACE S.p.A. sarà pari al:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo.
Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
- per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
Le commissioni bancarie devono, invece, essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalle banche per operazioni con le medesime caratteristiche prive di garanzia.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
È fatto divieto all’impresa che beneficia della garanzia (al pari delle imprese italiane che appartengono al medesimo gruppo) di approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
Inoltre, l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, si applica la seguente procedura semplificata:
- l’impresa interessata presenta a un istituto di credito la richiesta;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito, quest’ultimo trasmette la richiesta a SACE S.p.A., la quale processa
la stessa, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; - l’istituto di credito procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
Per le imprese con almeno 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato uguale o superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenuto conto del particolare ruolo eventualmente svolto dall’impresa beneficiaria nel paese.
Sono escluse dall’accesso ai finanziamenti garantiti dalla SACE S.p.A. le imprese che:
- alla data del 31 dicembre 2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- alla data del 29 febbraio 2020 risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.
In favore delle microimprese e le piccole e medie imprese con sede in Italia e che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari, il Decreto Cura Italia ha previsto le seguenti misure di sostegno finanziario:
- le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 è prorogata alla predetta data;
- è sospeso il pagamento delle rate o dei canoni di leasing sino al 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.
Possono beneficiare di tali misure esclusivamente le imprese le cui esposizioni debitorie non siano già state classificate (prima del 17 marzo 2020) come esposizioni creditizie “deteriorate” ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi e che autocertifichino di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.
Il Governo è poi intervenuto a sostegno delle PMI apportando in via transitoria (sino a 9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020) le seguenti modifiche alle condizioni di accesso e sfruttamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, ex L.662/96, art. 2 comma 100, lett. a):
- la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito è elevato a 5 milioni di euro;
- per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro, la percentuale massima di garanzia è aumentata dell’80% per gli interventi di garanzia diretta e del 90% per gli interventi di riassicurazione;
- le operazioni di rinegoziazione del debito sono ammissibili alla garanzia del Fondo, purché il soggetto finanziatore conceda nuova finanza in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo;
- è prevista una maggiore cooperazione tra le Amministrazioni e i soggetti titolari di sezioni speciali del Fondo ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo;
- la durata della garanzia del Fondo è estesa in automatico in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza Coronavirus;
- la valutazione per l’accesso al Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base del modulo economico finanziario (non è quindi necessario produrre anche il modulo «andamentale»), al fine di consentire l’ammissione al Fondo anche di imprese che si trovano in uno stato di tensione finanziaria in ragione della crisi connessa all’epidemia;
- non è dovuta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
- la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00;
- aumento del 50% della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere colpiti dall’epidemia COVID-19. La quota sarà ulteriormente incrementabile nel caso in cui intervengano ulteriori garanti;
- l’avvio di una linea per la liquidità immediata, fino a 3.000 euro, con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;
- la possibilità di costituire sezioni speciali del Fondo finalizzate a sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su impulso delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento;
- la sospensione per tre mesi dei termini riferiti agli adempimenti amministrativi previsti per la gestione del Fondo.
Come detto il Fondo centrale di garanzia opera solo a beneficio delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero le imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. Alla determinazione dei requisiti dimensionali appena menzionati concorrono, tuttavia, secondo le regole e le proporzioni indicate dalla citata Raccomandazione, anche le imprese collegate e associate.
In primo luogo, il Decreto Liquidità, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia PMI, ha previsto l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, l’ammissibilità alla garanzia delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
È stato, inoltre, stabilito che l’importo totale delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo PMI non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del costo del personale;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
La percentuale di copertura della garanzia diretta è stata incrementata al 90%, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.
La percentuale di copertura della riassicurazione è stata incrementata al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è stata prevista, infine, la cumulabilità della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo PMI, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni purché l’impresa beneficiaria dichiari mediante autocertificazione di essere stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 e sempreché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e, comunque, non superiore a 25.000 euro.
In questo caso l’intervento del Fondo di garanzia PMI è concesso automaticamente, gratuitamente e senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo.
Analoga copertura al 100% è altresì prevista per i nuovi finanziamenti in favore di PMI con fatturato non superiore a 3.200.000 euro, purché l’impresa beneficiaria dichiari mediante autocertificazione di essere stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 e per un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario.
Sono escluse dalla garanzia le imprese beneficiarie che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore, precedenti alla data del 31 gennaio 2020, classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”.
Sono, inoltre, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
In relazione a quanto sopra si precisa che le “sofferenze”, le “inadempienze probabili”, le “esposizioni scadute e/o sconfinanti” possono essere così definite:
- le sofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
- le inadempienze probabili sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.
- le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.
Il Fondo PMI può concedere agli operatori di microcredito, ovvero i soggetti iscritti in un apposito elenco di cui all’art. 111 del Testo Unico Bancario (TUB), in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, una garanzia a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’ammontare dei finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative.
Ciò al fine di consentire l’elevazione dell’importo finanziabile per operazioni di microcredito (finanziamenti richiesti dai soggetti beneficiari sopra menzionati per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali o per l’inserimento nel mercato del lavoro) da euro 25.000 ad euro 40.000.
Analoga garanzia è stata poi prevista in favore delle imprese agricole e della pesca per il tramite dell’ISMEA.
Il Decreto Cura Italia ha disposto che, fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251 (Fondo gestito da Simest S.p.A.) e diretti al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici, il pagamento delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020 possa essere sospeso fino a 12 mesi.
Sempre a sostegno dell’export il Decreto Liquidità ha poi introdotto un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.
Solo per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio sono state previste semplificazioni dal Decreto Liquidità. Questi, infatti, hanno efficacia anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata (o con altro strumento idoneo), allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente.
In proposito si rammenta che secondo la normativa MiFID i “clienti al dettaglio” sono rappresentati da tutti coloro che non sono “clienti professionali” né “controparti qualificate”.
La possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa è stata prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi 475 e ss., rifinanziato con il decreto “Cura Italia”, il quale ha inoltre previsto deroghe alla disciplina di accesso attuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020.
Il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa può essere sospeso fino a 18 mesi, in caso di:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato;
- cessazione del rapporto di rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di un grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80%;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.
La domanda di accesso ai benefici del Fondo di Solidarietà può essere presentata dal titolare del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, purché:
- il relativo importo non sia superiore a 250.000 euro;
- sia in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro;
- il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda (limitazione poi esclusa dal Decreto Liquidità).
La domanda può essere presentata anche dal titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.
Anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono presentare la domanda di sospensione purché gli stessi dimostrino (anche a mezzo autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus.
L’art. 12 del Decreto Liquidità, in materia di sospensione dei mutui finalizzati all’acquisto della prima casa, ha integrato le disposizioni già previste sul punto dal Decreto Cura Italia estendendo la platea dei beneficiari di tale misura:
- alle ditte individuali e agli artigiani;
- ai mutui in ammortamento da meno di un anno per un periodo di nove mesi dal data del 8 aprile 20.