Carlo Cicala. Vittoria in Cassazione sull’onere della prova nelle revocatorie delle rimesse bancarie
Cicala-Riccioni ottiene tre sentenze conformi della Suprema Corte: la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria è fatto impeditivo, da allegare e provare a carico della banca convenuta
Lo studio legale Cicala-Riccioni & Partners, nella persona del name partner Carlo Cicala, insieme al partner Nicola Mazzera, ha assistito con successo Elmarc S.p.A., società del gruppo Antonio Merloni in amministrazione straordinaria, nei giudizi di cassazione promossi avverso le sentenze della Corte di Appello di Ancona che avevano rigettato le azioni revocatorie ex art. 67, secondo comma, l. fall. proposte nei confronti di tre primari istituti di credito in relazione alle rimesse solutorie effettuate nel periodo sospetto su conti correnti bancari assistiti da conti anticipi.
Con tre ordinanze interlocutorie del 21 ottobre 2025 (Cass. nn. 28008, 28010 e 28011/2025), la Prima Sezione Civile della Suprema Corte rimetteva le cause in pubblica udienza, ravvisando particolare rilevanza nomofilattica nelle due questioni di diritto sollevate dal ricorso dell’Amministrazione Straordinaria: l’inquadramento sistematico dell’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall. e il possibile superamento della tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità.
All’esito della pubblica udienza del 12 febbraio 2026, conformemente alle conclusioni rese dal Procuratore Generale parzialmente in favore della procedura, la Suprema Corte ha accolto i ricorsi e cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione. Con tre sentenze conformi pubblicate il 15 marzo 2026 (n. 5847, n. 5848 e n. 5849, Pres. Terrusi, Rel. Zuliani per la prima e Rel. D’Aquino per le altre), in espressa rimeditazione dell’orientamento inaugurato da Cass. n. 277/2019 e in linea di continuità con il preferibile orientamento di Cass. n. 20834/2010, la Prima Sezione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria».
Le pronunce qualificano la disciplina del terzo comma, lett. b) come autonoma fattispecie di esonero dalla revocatoria dei pagamenti di cui al secondo comma, con conseguente onere di allegazione e prova della non consistenza e non durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria a carico della banca convenuta. La Corte ha mantenuto ferma la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità ex art. 67, secondo comma, l. fall., con la conseguenza che, in sede di giudizio di rinvio, potranno essere oggetto di revoca le sole rimesse solutorie, ovvero quelle effettuate su conto corrente scoperto o eccedenti l’affidamento concesso.
Carlo Cicala assiste i Commissari Straordinari del gruppo Antonio Merloni dalla data di apertura della procedura, avvenuta con d.m. 25 novembre 2008 ai sensi del d.l. n. 347/2003 (cd. legge Marzano).
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➝ La copertura su TopLegal: https://www.toplegal.it/operazioni-e-contenziosi/revocatoria-rimesse-bancarie-cassazione/
➝ Il testo integrale della sentenza n. 5847/2026 su Diritto della Crisi: https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-marzo-2026-n-5847-pres-terrusi-est-zuliani
Rassegna Stampa:
Carlo Cicala. Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nella crisi e nell’insolvenza
10 novembre 2025
Intervento di Carlo Cicala al Corso ex art. 356 CCII organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in collaborazione con l’Università Bocconi
https://youtu.be/RS1Pcnmb2U0
Carlo Cicala. La nuova finanza negli strumenti di regolazione della crisi
Intervento di Carlo Cicala al convegno “Il codice della crisi e il decreto correttivo: prime prassi applicative” del 15 Maggio 2025 presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia “Emilio Alessandrini e Guido Galli” del Tribunale di Milano.
Carlo Cicala, Acciaierie d’Italia, lo stato passivo accertato arriva i 5,4 miliardi euro
É proseguito oggi presso il Tribunale di Milano l’accertamento del passivo del Gruppo Acciaierie d’Italia s.p.a. in Amministrazione Straordianria. In particolare, sono state esaminate le domande tardive di ammissione al passivo di Acciaierie d’Italia S.p.a, nonchè quelle di altre società del gruppo ex Ilva, oltre alle domande tempestive di ADI Holding S.p.a.
Le udienze si sono svolte davanti al giudice Laura De Simone, alla presenza del Commissario Tabarelli e dei suoi consulenti, avvocati, Francesco Grieco e Carlo Cicala, e si è conclusa con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo di tutte le Società, con l’eccezione di Acciaierie d’Italia S.p.a., per la quale è stata fissata l’udienza del 14.5.2024 per l’esame di alcune posizioni.
Le precedenti udienze di verifica sono state svolte il 19 giugno 2024 ed il 18.9.2024, ed il passivo accertato sino ad ora, in relazione a tutto il gruppo in amministrazione straordinaria, è pari al considerevole ammontare di 5,4 miliardi di euro.
Carlo Cicala: Crisi d'impresa: la transazione fiscale entra nella composizione negoziata
Il D.lgs. 136 del 27.9.2024 introduce la possibilità di presentare la proposta di transazione fiscale anche nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa.
Il 'correttivo 2024' al Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, appena pubblicato, ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di transazione fiscale già nella composizione negoziata della crisi d'impresa. Sono però previste limitazioni in merito ai tributi compresi e non è previsto il ricorso al giudice se manca il consenso del fisco (cram down)". È quanto afferma Carlo Cicala, avvocato e docente universitario, che ha più volte ricoperto il ruolo di esperto e di advisor in procedure di composizione negoziata in presenza di crediti fiscali, commentando il nuovo comma 2 bis dell'art. 23 del Codice della Crisi, introdotto dal D.lgs 136 del 2024 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 27.9.2024, il quale ha introdotto numerose modifiche al Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Fra le varie innovazioni, una delle più attese è certamente quella che consente di presentare la proposta di transazione fiscale già nell'ambito della composizione negoziata della crisi, salutata con favore dal presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti Elbano De Nuccio sin da quando, nei primi mesi di quest'anno, è stata diffusa la bozza del decreto correttivo.
Carlo Cicala, La nuova transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi d’impresa
Carlo Cicala parla della nuova transazione fiscale, che ha fatto ingresso nella composizione negoziata della crisi di impresa con la pubblicazione del D.lgs. 136/2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 27.9.2024.
L’intervento è svolto nell’ambito del Seminario di studi “Il Codice della Crisi e il decreto correttivo”, tenutosi a Monopoli il 20.9.2024, organizzato dall’Associazione Egnathia ed introdotto dal Dott. Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano.
https://youtu.be/0dzNDpSNYYg?si=cJAtUbArl30yetTe
La relazione ha per oggetto le caratteristiche della nuova transazione fiscale prevista dall’art. 22 bis del CCII e in particolare:
- Introduzione della transazione fiscale: Con il nuovo articolo 23 comma 2-bis del CCI, la transazione fiscale è ora parte integrante della composizione negoziata. In passato, questa possibilità era stata annunciata ma poi ritirata. Il correttivo del 2024 consente ora all’imprenditore di proporre una transazione fiscale immediatamente dopo l’apertura della composizione negoziata, anche in casi di crisi o insolvenza.
- Caratteristiche della transazione fiscale:
- La proposta deve risultare più vantaggiosa per l’erario rispetto alla liquidazione giudiziale.
- È richiesta l’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza della proposta.
- La verifica da parte del giudice è puramente formale, senza possibilità di intervento dell’esperto nella transazione fiscale.
- Cram down: Non è previsto il cram down (imposizione forzata dell’accordo ai creditori dissenzienti) all’interno della composizione negoziata, ma può essere ottenuto tramite altri strumenti come l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato.
- Ambito di applicazione: La transazione fiscale copre i tributi erariali (inclusa l'IVA), ma sono esclusi i contributi previdenziali, assicurativi e i tributi locali, che invece possono beneficiare del cram down in altre procedure come il concordato o l’accordo di ristrutturazione.
- Problematiche precedenti: Prima del correttivo, la possibilità di presentare una domanda di transazione fiscale durante la composizione negoziata era dibattuta. Con la riforma, il problema persiste solo per i tributi non erariali. Tuttavia, tali domande possono comunque essere inserite nell'ambito di accordi di ristrutturazione o concordati.
- Il ruolo dell'esperto: Il correttivo menziona l’esperto solo marginalmente nella transazione fiscale. Tuttavia, viene evidenziata la sua importanza nelle altre fasi della composizione negoziata, dove deve garantire la buona riuscita delle trattative e vigilare sulle potenziali ripercussioni delle transazioni fiscali sui creditori di pari grado.
- Prospettive future e il cram down: Il correttivo ha limitato l’utilizzo del cram down fiscale, rendendolo più difficile da ottenere nell'accordo di ristrutturazione, con nuove soglie di soddisfazione per i creditori pubblici e altre limitazioni.
Carlo Cicala, Acciaierie d’Italia (Ex Ilva), dichiarata l’esecutività dello stato passivo di altre quattro società del Gruppo
Si è conclusa oggi presso il Tribunale di Milano la verifica dello stato passivo di ulteriori quattro società facenti parte del Gruppo Acciaierie d'Italia S.p.a. (ADI) in amministrazione straordinaria (ex Ilva).
Le udienze – svoltesi davanti al giudice Laura De Simone, alla presenza del commissario Tabarelli e dei suoi consulenti, avvocati, Francesco Grieco e Carlo Cicala – si sono concluse con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo di tutte e quattro le società (ADI Energia S.p.a., ADI Socova S.a.s., ADI Tubiforma S.p.a. ed ADI Servizi Marittimi S.p.a.) per circa 23 milioni di euro complessivi.
L'udienza di verifica del passivo della procedura madre ADI spa si era conclusa il 19 giugno 2024, ed il passivo accertato sino ad ora, in relazione a tutto il gruppo in amministrazione straordinaria, è attualmente pari a circa 1,6 miliardi di euro.
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Carlo Cicala. Acciaierie d'Italia (ex Ilva), dichiarato esecutivo lo stato passivo per 1.55 miliardi di euro
Si è conclusa oggi la verifica dello stato passivo di Acciaierie d’Italia (ex Ilva) in amministrazione straordinaria.
L’udienza si è svolta davanti al giudice Laura De Simone, alla presenza dei Commissari Fiori e Tabarelli e dei loro consulenti avvocati, Francesco Grieco e Carlo Cicala, e si è conclusa con la dichiarazione di esecutività di uno stato passivo di quasi 1,6 miliardi di euro.
Si segnala l’ammissione di oltre 350 milioni di crediti in prededuzione: tra loro molte imprese dell’indotto, che vedono così aprirsi una prospettiva per soddisfare le proprie ragioni.
Sempre oggi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato l'interesse di player internazionali importanti per l'acquisto degli impianti dell'Ex Ilva. "Confermo che gli stabilimenti ex-Ilva sono stati visitati negli scorsi giorni da player internazionali particolarmente importanti sul piano industriale e che si sono mostrati interessati al futuro acquisto secondo le procedure pubbliche", ha dichiarato il Ministro nel corso di un question time alla Camera.
"Siamo consapevoli del valore" degli impianti ex-Ilva "e proprio per questo li abbiamo salvati da una governance che li stava portando alla definitiva chiusura", ha sottolineato.
Carlo Cicala. Criptoattività: definizioni e tipologie
Intervento di Carlo Cicala all’incontro di studio della Scuola Superiore della Magistratura: “Il fenomeno delle criptovalute e il suo inquadramento giuridico” presso la Sala Unità d’Italia della Corte di Appello di Roma in Via Varisco n. 3/5
Lunedi 27 maggio 2024
https://youtu.be/cP21KgndTvg?si=MVe8nh21Tj0gYYCa















