Carlo Cicala. Vittoria in Cassazione sull’onere della prova nelle revocatorie delle rimesse bancarie
Cicala-Riccioni ottiene tre sentenze conformi della Suprema Corte: la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria è fatto impeditivo, da allegare e provare a carico della banca convenuta
Lo studio legale Cicala-Riccioni & Partners, nella persona del name partner Carlo Cicala, insieme al partner Nicola Mazzera, ha assistito con successo Elmarc S.p.A., società del gruppo Antonio Merloni in amministrazione straordinaria, nei giudizi di cassazione promossi avverso le sentenze della Corte di Appello di Ancona che avevano rigettato le azioni revocatorie ex art. 67, secondo comma, l. fall. proposte nei confronti di tre primari istituti di credito in relazione alle rimesse solutorie effettuate nel periodo sospetto su conti correnti bancari assistiti da conti anticipi.
Con tre ordinanze interlocutorie del 21 ottobre 2025 (Cass. nn. 28008, 28010 e 28011/2025), la Prima Sezione Civile della Suprema Corte rimetteva le cause in pubblica udienza, ravvisando particolare rilevanza nomofilattica nelle due questioni di diritto sollevate dal ricorso dell’Amministrazione Straordinaria: l’inquadramento sistematico dell’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall. e il possibile superamento della tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità.
All’esito della pubblica udienza del 12 febbraio 2026, conformemente alle conclusioni rese dal Procuratore Generale parzialmente in favore della procedura, la Suprema Corte ha accolto i ricorsi e cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione. Con tre sentenze conformi pubblicate il 15 marzo 2026 (n. 5847, n. 5848 e n. 5849, Pres. Terrusi, Rel. Zuliani per la prima e Rel. D’Aquino per le altre), in espressa rimeditazione dell’orientamento inaugurato da Cass. n. 277/2019 e in linea di continuità con il preferibile orientamento di Cass. n. 20834/2010, la Prima Sezione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria».
Le pronunce qualificano la disciplina del terzo comma, lett. b) come autonoma fattispecie di esonero dalla revocatoria dei pagamenti di cui al secondo comma, con conseguente onere di allegazione e prova della non consistenza e non durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria a carico della banca convenuta. La Corte ha mantenuto ferma la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità ex art. 67, secondo comma, l. fall., con la conseguenza che, in sede di giudizio di rinvio, potranno essere oggetto di revoca le sole rimesse solutorie, ovvero quelle effettuate su conto corrente scoperto o eccedenti l’affidamento concesso.
Carlo Cicala assiste i Commissari Straordinari del gruppo Antonio Merloni dalla data di apertura della procedura, avvenuta con d.m. 25 novembre 2008 ai sensi del d.l. n. 347/2003 (cd. legge Marzano).
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➝ Il testo integrale della sentenza n. 5847/2026 su Diritto della Crisi: https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-marzo-2026-n-5847-pres-terrusi-est-zuliani
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